Emendamento blocca referendum nucleare

Categoria: Italia Pubblicato: Giovedì, 21 Aprile 2011 Stampa Email

5.800 (testo corretto)
IL GOVERNO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
(Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari)
1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la
sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo
tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si
procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio
nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
2. L'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n . 112 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n . 133 , è abrogato.
3. Alla legge 23 luglio 2009, n . 99 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "della
localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare," ed è soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: ", con oneri a carico delle
imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto
divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";
c) all'articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: "che i titolari di
autorizzazioni di attività devono adottare";
d) all'articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per
la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi o per lo smantellamento" sono sostituite dalle seguenti: "la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi o lo smantellamento";
e) all'articolo 25, comma 2, la lettera i) è abrogata;
f) all'articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: "gli oneri relativi ai" e le
parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere";
g) all'articolo 25, comma 2, la lettera n) è abrogata;
h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
"o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per
quelle coinvolte;
i) all'articolo 25, comma 2, la lettera q) è abrogata;
l) all'articolo 25 i commi 3 e 4 sono abrogati;
m) l'articolo 26 è abrogato;
n) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: "gli impieghi pacifici dell'energia
nucleare,", le parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia" e le parole: "costruzione,
l'esercizio e la";
o) all'articolo 29, comma 4, sono soppresse le parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di
politica energetica nazionale e";
p) all'articolo 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: "sugli impianti nucleari
nazionali e loro infrastrutture,";
q) all'articolo 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "del progetto, della
costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,";
r) all'articolo 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: ", diffidare i titolari delle
autorizzazioni", le parole: "da parte dei medesimi soggetti", le parole: "di cui alle autorizzazioni" e
la parola: "medesime";
s) all'articolo 29, comma 5, la lettera h) è abrogata;
t) all'articolo 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le parole: "all'esercizio o".
4. All'articolo 133, comma 1, lettera o) del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n . 104 , sono soppresse le parole: "ivi comprese quelle inerenti
l'energia da fonte nucleare,".
5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n . 31 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Oggetto). - 1. Con il presente decreto si disciplinano:
a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di
un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da
attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del
Parco Tecnologico;
c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da
corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il
sito e degli enti locali interessati.";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962,
n . 1860 , e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n . 230 , ai fini del presente decreto si definisce:
a) "Agenzia": l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio
2009, n . 99 ;
b) "Conferenza unificata": la Conferenza prevista all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n . 281 , e successive modificazioni;
c) "AIEA": l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a
Vienna;
d) "AEN-OCSE": l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;
e) "Deposito nazionale": il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo
dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medicosanitarie
e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo
provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla
pregressa gestione di impianti nucleari;
f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su
un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva
dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione
e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di
natura radiologica.";
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Documento programmatico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi
e di decommissioning degli impianti dismessi.";
d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati;
e) all'articolo 26, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "La Sogin S.p.A. è il soggetto
responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della
realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25,
comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:";
f) all'articolo 26, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "riceve dagli operatori
interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di
cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed" e le parole: ", calcolate ai sensi
dell'articolo 29 del presente decreto legislativo";
g) all'articolo 26, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: ", al fine di creare le
condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
h) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia definisce una
proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco
Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche
tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione
del Parco stesso.";
i) all'articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole: ", comma 2";
l) all'articolo 27, comma 10, sono soppresse le parole: "Si applica quanto previsto
dall'articolo 12.";
m) l'articolo 29 è abrogato;
n) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti
alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un
contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma è destinato per il 10 per
cento alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o
ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come
quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal
centro dell'edificio Deposito.";
o) all'articolo 30, i commi 2 e 3 sono abrogati;
p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati;
q) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n . 230 ;
b) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n . 239 .";
r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole: "della localizzazione, della
realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare," e le parole: "e campagne
informative al pubblico".
6. Al decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41 , sono abrogati gli articoli da 1 a 23,25,26,
comma 1, 28, 29, comma 1, lettera a), 30, 31, 32, comma 1, lettera c).
7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
15 febbraio 2010, n . 31 , come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le
priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la
diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il
miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture
nella prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo
nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la
sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella
definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello
di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli
obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti
climatici, delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di
scenari energetici e ambientali».
Conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «moratoria nucleare», con
le seguenti: «abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari».

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